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Diplomati magistrali e insegnamento. Cosa accadrà?

07-01-2018

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in merito alla sentenza n. 11 del 2017 "diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002".

Il 20 dicembre 2017 il Consiglio di Stato ha deciso in via definitiva che gli insegnanti in possesso di un diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 dovranno essere esclusi dalle GaE (Graduatorie a Esaurimento), cioè le graduatorie a cui sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento e che sono utilizzate per l’assunzione in ruolo.

Esistono diverse realtà. Complessivamente, sono 43.600 i docenti con diploma magistrale che hanno presentato ricorso e ottenuto l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento con “riserva”, in attesa della decisione finale dei giudici. Tra questi, quasi 6mila hanno ottenuto dal tribunale anche l’immissione in ruolo, sempre con riserva. Poi ci sono altri 2.000 maestri a tempo indeterminato: sono gli unici che non rischiano nulla, perché le loro sentenze sono passate in giudicato e quindi risultano inamovibili. Poi ci sono almeno altri 20mila diplomati che non hanno presentato ricorso e che non possono rivendicare nulla, perché le sentenze non sono estensive alla categoria ma riguardano i singoli casi.

La decisione assunta in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2017 non ha effetti immediati su tutte le situazioni giuridiche soggettive dei diplomati magistrali o dei controinteressati.

La sentenza riguarda l’utilità del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, successivamente alla loro costituzione a partire dalle ex graduatorie permanenti. La legge n. 341 del 1990 (articolo 3, comma 2) ha previsto per la prima volta che il diploma di laurea costituisse titolo necessario per l’accesso ai concorsi nella scuola dell’infanzia e primaria, e quindi anche per l’inserimento nelle graduatorie prima permanenti, poi ad esaurimento, che danno accesso al ruolo. Precedentemente, il titolo previsto per la partecipazione ai concorsi era invece quello di diploma magistrale. I predetti corsi di laurea furono però attivati solo a partire dall’anno accademico 1999/2000. Perciò, con il decreto interministeriale 10 marzo 1997 fu previsto un regime transitorio, che conservò ai diplomi magistrali conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 il valore di titolo idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione all’insegnamento finalizzate alla inclusione nelle graduatorie permanenti o ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento.

Si attendono aggiornamenti ministeriali al riguardo. 

Fonte: Miur, http://www.miur.gov.it/web/guest/-/diplomati-magistrali-ulteriori-chiarimenti-nessun-effetto-immediato-chiesto-parere-ad-avvocatura

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